Per i veterinari

9 Marzo 2020

DPCM 8 marzo 2020 Covid-19

In data 08 marzo 2020 è stato firmato il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri
finalizzato al contrasto alla diffusione del COVID-19 e contenente misure ancora più
stringenti.

LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’ E OPERATIVITA’ DELLE STRUTTURE MEDICO
VETERINARIE
Art. 1 comma a)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di
cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza;

Le attività medico veterinarie, in quanto servizio essenziale e di pubblica utilità (ciò
confermato anche dal DPCM del 1° marzo), non rientrano in categorie con esplicite e
specifiche restrizioni quindi si applica il principio di limitazione generale della mobilità
riportato sopra; nello specifico il Decreto consente lo spostamento nei casi in cui uno
dei seguenti 3 criteri è soddisfatto: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di
necessità 3. spostamenti per motivi di salute.
L’operatività di una clinica veterinaria soddisfa il criterio di “comprovata esigenza
lavorativa” e, in alcuni casi, anche quello di “situazione di necessità” e ciò presuppone
che l’attività delle strutture veterinarie all’interno della nuova zona restrittiva
possano procedere normalmente.

La facoltà di mobilità vale anche per gli specialisti che devono spostarsi da fuori a
dentro la zona rossa e viceversa, qualora debbano effettuar prestazioni chirurgiche o
specialistiche caratterizzate dal connotato della “necessità” e dell’urgenza.
DIPENDENTI E COLLABORATORI – DOCUMENTO ATTESTAZIONE ESIGENZA
LAVORATIVA
I Direttori sanitari delle strutture medico veterinarie predispongono per ogni
dipendente e ogni collaboratore un’attestazione che confermi la loro attività lavorativa
presso a struttura medesima.

DIPENDENTI E COLLABORATORI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Qualora dipendenti e collaboratori dovessero mostrare sintomi influenzale o
temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C dovranno astenersi dal presentarsi
presso la struttura e se presenti in sede dovranno rientrare alla propria abitazione e
attenersi a quanto previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute
(Circolare dgprev del 25/2 u.s. l, come modificata dalla successiva del 27/2)
Le assenze dovranno essere comunicate alla direzione sanitaria il prima possibile in
modo che si possa procedere con la riorganizzazione del lavoro.

Va data la massima priorità alla tutela dello staff della struttura, a tale scopo
dovranno indossare:
• le mascherine
• occhiali protettivi.
Osservare e far osservare, nel limite del possibile, la regola di almeno 1 metro di
distanza, e tutte le raccomandazioni per la prevenzione indicate dal Ministero della
Salute:
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e gel alcoolico
Lavare ed igienizzare sempre le mani dopo la visita
Sanificare il tavolo visita subito dopo ogni prestazione
Parlare al cliente mantenendo le distanze di sicurezza raccomandate
Non toccare occhi, naso, bocca con le mani
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

DIPENDENTI E COLLABORATORI – SCELTE PERSONALI
Vanno rispettate e considerate prioritarie le scelte personali del singolo dipendente o
collaboratore che, nel timore per la propria salute, decida di astenersi dallo
spostamento casa-lavoro e rimanere a casa.
Per i dipendenti in questi casi, in assenza di un certificato medico e qualora l’attività
non possa essere svolta da casa (caso che può applicarsi solo al personale
amministrativo), il trattamento giuslavoristico non potrà che essere quello standard e
cioè tali giorni di assenza saranno trattati come giorni di ferie.
Come suggerito dallo stesso Decreto, all’art. 1 comma e) “si raccomanda ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario
e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r
[telelavoro]);

CLIENTI – MISURE CAUTELATIVE IN SALA D’ASPETTO
Il principio del “almeno 1 metro di distanza” (ribadito anche nell’ultimo decreto) va
applicato anche alle strutture medico veterinarie, insieme ovviamente alle norme di
igiene e va fatto applicato da subito.
CLIENTI – DOCUMENTO ATTESTAZIONE ESIGENZA CLINICA
Anche i clienti potrebbero dover giustificare i loro spostamenti.
A tal proposito si consiglia di predisporre un’attestazione da emettere in fase di
dimissioni, qualora dovessero tornare in clinica nei giorni successivi per un controllo o
follow-up.

MEDICI VETERINARI SENZA STRUTTURA E CON ATTIVITA’ DOMICILIARE
Le attività medico veterinarie, in quanto servizio essenziale e di pubblica utilità (ciò
confermato anche dal DPCM del 1° marzo), non rientrano in categorie con esplicite e
specifiche restrizioni quindi si applica il principio di limitazione generale della mobilità
riportato sopra; nello specifico il Decreto consente lo spostamento nei casi in cui uno
dei seguenti 3 criteri è soddisfatto: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di
necessità 3. spostamenti per motivi di salute.
L’operatività di un medico veterinario soddisfa il criterio di “comprovata esigenza
lavorativa” e, in alcuni casi, anche quello di “situazione di necessità” e ciò presuppone
che l’attività all’interno della nuova zona restrittiva possano procedere
normalmente.
I medici veterinari valuteranno secondo il principio di prudenza quali prestazioni
erogare, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere utilizzati come le
norme igieniche e la distanza di un metro.

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