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13 Maggio 2019

Divieto di pubblicità sanitaria promozionale

Come noto, con la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) è entrata in vigore una norma che determinerà, da ora in poi, una regolamentazione della pubblicità in sanità tesa a valorizzare l’aspetto informativo cancellando quello promozionale e commerciale. Tra gli aspetti qualificanti della normativa, la previsione di una specifica competenza in materia in capo all’AGCOM per l’applicazione delle sanzioni di competenza in caso di diffusione di messaggi illeciti da parte degli operatori del settore.
Al fine di riscontrare le richieste di informazioni pervenute in argomento, la FNOVI si era rivolta nei giorni scorsi all’Autority chiedendo di ricevere ogni indicazione ritenuta utile circa l’iter da avviare per chiedere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Rispondendo alla richiesta di informazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione per il 2019) riguardanti le comunicazioni informative da parte di strutture sanitarie e iscritti agli albi delle professioni sanitarie, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AGCOM ha ribadito che “in caso di violazione di tali disposizioni, sono gli Ordini professionali sanitari territoriali a procedere “in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società”. La segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli Ordini professionali si riferisce solo all’ipotesi in cui tali violazioni riguardino il divieto di televendite di cure mediche”.
Nella nota pervenuta si legge che “le violazioni di competenza dell’Autorità riguardano esclusivamente il disposto dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs n. 177/2005 che reca il divieto di televendite di cure mediche. L’art. 1 comma 536 della legge n. 145/2018 non attribuisce alcun nuovo potere sanzionatorio all’Autorità, perché non innova la disciplina in materia di pubblicità sanitaria cui rinvia l’art. 37, comma 8 citato. La disciplina in materia di pubblicità sanitaria infatti prevede il potere disciplinare degli ordini e del Ministro per la Salute”.
Al ricorrere quindi di “televendite di cure mediche” saranno quindi utilizzabili le procedure già operanti per denunciare violazioni della normativa di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay-tv.

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