23 Gennaio 2020
Spese detraibili 2020 in dichiarazione
La Legge di bilancio 2020 prevede che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Questa novità vale per:
gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
le spese per istruzione
le spese funebri
le spese per l’assistenza personale
le spese per attività sportive per ragazzi
le spese per intermediazione immobiliare
le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
le erogazioni liberali
le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
le spese veterinarie
i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Per quanto riguarda le spese mediche la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione
i medicinali
i dispositivi medici
le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
In merito a quest’ultima esclusione occorre prestare attenzione ad alcune specifiche in quanto si è in attesa delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano comprese nell’esonero. Pertanto nel dubbio, in attesa di chiarimenti ufficiali che si presume diano risposta affermativa, può essere più prudente pagare con strumenti tracciabili in ogni caso.
Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):
tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).
In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:
essere pagate in contanti se prestate nell’ambito del SSN
essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN.
Molto probabilmente, sono comprese nell’obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l’acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, e l’acquisto di veicoli per soggetti con disabilità. Discorso analogo per l’acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.
In forma prudenziale quindi si consiglia di non effettuare questi acquisti in contanti.
In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19% come nel caso delle erogazioni liberali. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili.
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